La riforma 2007
La nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari. Sei mesi per decidere, il silenzio-assenso e la gestione del TFR.
- Quadro normativo
- La riforma 2007
- La Normativa
Il Decreto Legislativo n. 252, approvato il 5 dicembre 2005, prevede una nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari, e in particolare:
- l'equiparazione di tutti gli strumenti previdenziali: fondi negoziali, aperti, regionali ed a carattere assicurativo (i cosiddetti FIP)
- la destinazione del TFR maturando ai fondi pensione
Il lavoratore sceglie tra due modalità:
| Esplicita: | mantenere il TFR in azienda o destinarlo in un qualsiasi fondo di previdenza complementare (aperto, categoria o territoriale); |
| Tacita | non dichiarare nessuna scelta e subire la regola "silenzio-assenso" (fondo di categoria o fondo pensione aperto o in mancanza di questi due ad un Fondo ad hoc costituito presso l’INPS) |
Questi cambiamenti avrebbero dovuto entrare in vigore a partire dal 1 Gennaio 2008, invece la Finanziaria 2007 ha stabilito:
- l’anticipo dell’entrata in vigore della Riforma Previdenziale (L.252/2005) all’1/1/2007;
- l’istituzione del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’Art. 2120 del codice civile” gestito, per conto dello Stato, dall’INPS su apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria Statale /Fondo Tesoreria), al quale confluirà il tfr maturando di coloro che, appartenenti ad aziende con almeno 50 dipendenti, espliciteranno la volontà di lasciare il TFR in azienda.
Il lavoratore, che cessa l’attività ovvero richiede l’anticipazione e deve a recuperare il TFR versato al fondo Tesoreria, dovrà rivolgersi direttamente al datore di lavoro, obbligato alla liquidazione ammontare conguagliando tale somma in sede di corresponsione dei contributi previdenziali.