Dal 1 luglio 2026 ADESIONE AUTOMATICA alla previdenza complementare: a chi si applica e a chi no

Dal 1 luglio 2026Adesione automatica
Lavoratore di prima assunzione*
check icon green
Lavoratore non di prima assunzione (che attiva un nuovo rapporto di lavoro)**

 

  • già aderente a previdenza complementare con TFR
check icon green
  • già aderente a previdenza complementare senza TFR
cancel icon red
  • non aderente alla previdenza complementare
cancel icon red

* Lavoratore di prima assunzione: soggetto che inizia il primo rapporto di lavoro come dipendente privato
** Lavoratore non di prima assunzione: soggetto che ha già avuto rapporti di lavoro subordinato come dipendente privato in precedenza e che attiva un nuovo rapporto di lavoro privato.

Dal 1° luglio 2026 cambia la previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato.

La normativa distingue tra:

  1. Lavoratore di prima assunzione, cioè chi inizia il primo rapporto di lavoro come dipendente privato;
  2. Lavoratore non di prima assunzione, cioè chi ha già avuto in precedenza rapporti di lavoro subordinato e avvia un nuovo rapporto di lavoro privato.

Lavoratori di prima assunzione

Per i lavoratori al primo impiego scatta l’adesione automatica al fondo pensione previsto dal contratto o dall’accordo aziendale. Se in azienda sono presenti più forme collettive, l’adesione viene attivata su quella a cui partecipa il maggior numero di lavoratori, salvo diverso accordo aziendale. Il lavoratore può fare una scelta diversa, ma deve comunicarla in modo esplicito entro i primi 60 giorni dall’assunzione.

In particolare, può scegliere di:

  • aderire a un fondo pensione diverso da quello individuato automaticamente dagli accordi collettivi o aziendali;
  • oppure lasciare il TFR in azienda o, se previsto, nel Fondo Tesoreria INPS, riservandosi di destinare in un secondo momento il TFR maturando a un fondo pensione di propria scelta.

Lavoratori non di prima assunzione

Per i lavoratori che cambiano lavoro dopo il 1 luglio, conta se hanno già una posizione di previdenza complementare alimentata con il TFR:

  • se sì, scatta l’adesione automatica verso il fondo collettivo di riferimento, salvo che il lavoratore scelga esplicitamente un altro fondo pensione. In questo caso, però, non è possibile lasciare il TFR in azienda;
  • se no, l’adesione automatica non scatta e il TFR resta nel regime ordinario, cioè in azienda o nel Fondo Tesoreria INPS, se dovuto.

Contratti a tempo determinato

L’adesione automatica può valere anche nei rapporti a tempo determinato, purché il contratto duri abbastanza da far scadere i 60 giorni previsti. Se il rapporto termina prima, l’adesione automatica non si perfeziona. In caso di adesione automatica, il versamento del TFR alla previdenza complementare ha effetto retroattivo dalla data di assunzione.

Contribuzione piena e investimento lifecycle

Quando scatta l’adesione automatica, si attiva la contribuzione piena: TFR, contributo del datore di lavoro e contributo del lavoratore, secondo quanto previsto dagli accordi applicabili.

In più, l’adesione automatica prevede l’investimento in linee coerenti con l’età e con l’orizzonte temporale del lavoratore, secondo una logica di tipo lifecycle.

L’obiettivo della riforma è semplice: favorire un ingresso più tempestivo nella previdenza complementare, fin dall’inizio del rapporto di lavoro e sfruttare al meglio il tempo che l’aderente ha a sua disposizione per costruire il proprio futuro previdenziale.