A fronte del versamento del TFR alle forme di previdenza complementare sono state introdotte le seguenti misure compensative a favore delle aziende:
- Deducibilità dal reddito d’impresa (valide ai fini Ires e IRAP) dell’ammontare del TFR conferito alla previdenza complementare nella misura del 4%, ulteriormente elevato al 6% per le aziende con meno di 50 addetti
- Esenzione dal versamento del contributo al fondo di garanzia del TFR presso l’Inps, con un risparmio per l’azienda quantificabile nello 0,20% del monte retributivo, in proporzione alla percentuale di TFR maturando conferito alla previdenza complementare
- Riduzione dei cosiddetti oneri impropri (ossia costi sul lavoro relativi a contributi al fondo per la disoccupazione o per la maternità e simili) che gravano sul lavoro dipendente, con un risparmio per l’azienda quantificabile nello 0,28% del monte retributivo, in proporzione alla percentuale di TFR maturando conferito alla previdenza complementare
- Esenzione dall’onere di rivalutazione obbligatoria del TFR previsto a carico del datore di lavoro nella misura annua del 1,5% + 75% dell'indice dei prezzi Istat.
È altresì riconosciuta la possibilità di destinare al fondo pensione, d’intesa con il proprio dipendente, le quote di TFR maturate prima della data di adesione al fondo pensione.
Ulteriori vantaggi
Nei casi di adesione collettiva, va inoltre segnalato che:
- Sulle contribuzioni che l’accordo aziendale fissa a carico del datore di lavoro è previsto un contributo previdenziale ridotto al 10% rispetto all’aliquota del 23,81% di regola applicata alle altre voci dello stipendio.
- Il fondo pensione può essere utilizzato dall’azienda come uno strumento di gestione del personale particolarmente efficace e conveniente.
- Il fondo pensione può altresì essere sfruttato all’interno di piani di welfare aziendale o per il conferimento dei premi di produttività alla previdenza complementare, garantendo ai propri dipendenti ulteriori vantaggi fiscali oltre il limite di deducibilità annualmente fissato in 5.300€